Norme generali
CAPO III
NORME GENERALI
Art. 8
(Diritti)
1. Gli studenti hanno diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l’orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. Gli studenti hanno diritto di essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
3. Gli studenti hanno diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Il dirigente scolastico e i docenti attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico.
4. Gli studenti hanno diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che li conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione.
6. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti
7. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola.
8. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
9. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
a. un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
b. le offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
c. le iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
d. la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche diversamente abili;
e. la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
f. i servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
Art. 9
(Doveri)
1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni scolastici. Durante le ore di lezione sono tenuti ad osservare le indicazioni didattiche e metodologiche impartite, al fine di rispettare la professionalità del docente e contribuire al democratico esercizio del diritto allo studio.
2. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.
3. Gli studenti durante tutto lo svolgimento dell'orario di lezione e in tutte le attività anche extracurricolari, quali visite e viaggi di istruzione, stage aziendali, attività laboratoriali, comunque organizzate dalla scuola, sono tenuti ad avere lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi nei confronti del capo d’istituto, dei docenti, dei loro compagni e del personale tutto della scuola, nonché delle persone estranee alla scuola che, a vario titolo, sono autorizzate a contattarli.
4. Gli studenti devono osservare un comportamento civile e corretto durante il passaggio nei corridoi dell'istituto, sia all'entrata che all'uscita, ma soprattutto nei trasferimenti per il cambio d’aula, per raggiungere la palestra o i laboratori durante l'orario giornaliero.
5. Ogni studente deve consapevolmente collaborare al buon andamento delle attività e alla conservazione delle strutture e delle attrezzature scolastiche nel migliore stato possibile:
depositando i rifiuti separatamente negli appositi cestini collocati all'interno delle aule o presso gli ecopunti distribuiti ai diversi piani;
lasciando inalterata la disposizione dei banchi e delle sedie;
non attaccando i chewing-gum alle suppellettili;
non scrivendo su pareti, porte, banchi o sedie;
presentandosi a scuola in abbigliamento decoroso;
non manomettendo le apparecchiature dei laboratori;
salvaguardando l’integrità degli attrezzi delle palestre.
6. Gli studenti o i loro genitori, nel caso di minorenni, sono tenuti al risarcimento per i danni eventualmente arrecati per incuria o per dolo al patrimonio della scuola.
7. Al di fuori dell'edificio scolastico gli studenti sono invitati a non occupare la sede stradale disponendosi lungo i marciapiedi laterali, onde evitare rallentamenti del traffico cittadino e possibili danni a persone o cose.
Art. 10
(Disposizioni generali)
1. Gli studenti possono uscire dall'aula a partire dalla terza ora di lezione e in numero non superiore ad uno per volta, fatti salvi i casi eccezionali.
2. Durante il cambio degli insegnati gli studenti non devono allontanarsi dall’aula né sostare nei corridoi per non disturbare le altre classi impegnate nelle lezioni e per evitare di creare, privi di controllo, occasioni di pericolo per sé o gli altri.
3. E' fatto assoluto divieto agli studenti di allontanarsi, durante l'intero orario di lezione, dall'edificio scolastico se non previa autorizzazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del presente Regolamento.
4. Gli studenti possono servirsi dei distributori automatici durante l'orario scolastico evitando, comunque, di creare rumorosi assembramenti nell'atrio dell'istituto e di forzare i meccanismi di servizio senza così incorrere in sanzioni disciplinari previste per la responsabilità dei danni arrecati a persone o cose.
5. E' fatto assoluto divieto agli studenti di avere contatti con persone estranee alla scuola, nonchè di acquistare o ricevere alcunchè dall'esterno dell'edificio.
6. E' severamente vietato fumare nei locali della scuola, come sancito dalla legge, salvo negli spazi all’aperto chiaramente indicati.
7. Per nessun motivo è consentito, come dettato da precise disposizioni ministeriali, utilizzare i telefonini cellulari nelle aule o nei laboratori durante le ore di lezione e le prove d’esame.
Art. 11
(Sicurezza)
1. In tutti i casi di emergenza e di pericolo gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni previste dal Piano di sicurezza ed a mettere in atto le relative istruzioni di evacuazione.
2. Per la tutela personale e per la salvaguardia dell’incolumità dell'intera collettività scolastica, gli studenti devono dirigersi, ordinatamente e in silenzio, verso le scale centrali o le scale d’emergenza, così come disciplinato dai quadri prospettici presenti ai vari piani, osservando tutte le indicazioni che saranno fornite loro dai docenti e dal personale ausiliario.
Art. 12
(Tutela della privacy)
1. Il diritto alla protezione dei dati personali è tutelato da specifiche norme volte a garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali nonché della dignità dell’individuo, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale, come è sancito espressamente anche dallo "Statuto delle studentesse e degli studenti".
2. Nella comunità scolastica è vietata la raccolta, la conservazione, l’utilizzazione e la divulgazione di immagini, suoni e filmati ripresi mediante telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici e successivamente trasmessi tramite MMS o comunque divulgati in altre forme, ivi compresa la pubblicazione su siti internet.
Ai sensi della normativa vigente, tali comportamenti configurano un trattamento di dati personali, anche sensibili, cioè di informazioni personali in grado di rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, associazioni o organizzazioni, nonché lo stato di salute e la vita sessuale.
3. Ugualmente è vietata l’esposizione, la riproduzione e la messa in commercio della fotografia di una persona senza il suo consenso scritto, salvo i casi di pubblica utilità o necessità previsti dalla legge, che non rechino, comunque, pregiudizio all’onore, alla reputazione o al decoro della persona fotografata.
4. L’inosservanza di tali regole, che innanzitutto configura una violazione delle norme del Codice penale, è punita con severe sanzioni disciplinari, come indicato nella tabella B allegata al presente Regolamento d’istituto.
5. Le sanzioni disciplinari non sono considerate dati sensibili, ma, quando altre persone sono coinvolte nei fatti che hanno dato luogo al provvedimento, nel trattamento dei dati sensibili la loro identità viene omessa, nel pieno rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e del DM 306/2007.
6. Allo studente che sceglie il passaggio ad altra scuola è, comunque, garantita senza pregiudizi una doverosa riservatezza circa i fatti che l’hanno visto coinvolto, anche se il procedimento disciplinare non si esaurisce e segue il suo iter fino alla conclusione.







